Statuto

C.T.A. – Collegio dei Tecnici dell’Acciaio
Viale dei Mille 19 – 20129 Milano

STATUTO

(Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci in data 16 Settembre 2021)

Art. 1. Costituzione
Il “Collegio dei Tecnici dell’Acciaio C.T.A.” è una libera associazione costituita nel 1966; essa è regolata dal presente Statuto oltre che dal Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile.

Art. 2. Oggetto
a) L’Associazione è apolitica; essa ha scopi culturali e non ha fini di lucro.
b) L’Associazione opera con l’intento di promuovere tutte quelle iniziative atte ad attivare l’affinamento della progettazione, l’approfondimento dello studio teorico e sperimentale, della ricerca applicata, nonché delle tecniche realizzative delle costruzioni in acciaio.
c) L’Associazione sarà inoltre promotrice di ogni altra iniziativa di carattere culturale atta a far conoscere oltre alle caratteristiche prestazionali, estetico espressive dell’acciaio, anche quelle di rispondenza ai dettami di eco compatibilità ambientale dell’acciaio medesimo.
d) Gli scopi istituzionali possono essere raggiunti attraverso la promozione di studi, ricerche, pubblicazioni, conferenze, concorsi di idee, convegni, viaggi di studio, corsi informativi di perfezionamento e/o di approfondimento settoriale, raccolta e divulgazione di ogni documentazione che possa interessare e promuovere le costruzioni in acciaio, nonché attraverso l’organizzazione del Congresso previsto, di norma a cadenza biennale.
e) L’Associazione inoltre opera al fine di promuovere una proficua collaborazione a livello culturale, tecnico, scientifico con Università, Enti, Istituti Tecnici e Industrie italiane e straniere, del settore che siano interessate allo sviluppo della cultura della costruzione metallica.

Art. 3. Sede
L’Associazione ha sede a Milano

Art. 4. Durata
L’Associazione ha durata illimitata

Art. 5. Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali versate dai soci, appartenenti alle diverse categorie, e dagli introiti provenienti da oblazioni, donazioni, lasciti ed elargizioni che qualsiasi terzo vorrà destinare a sostegno degli scopi istituzionali dell’Associazione nonché dai proventi provenienti da iniziative culturali quali Congressi, Convegni, Corsi promossi dall’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6. Soci
Nell’ambito dell’Associazione sono previste le seguenti tipologie di soci:
a) Soci onorari
Sono soci onorari coloro che si siano particolarmente distinti nell’affinamento della progettazione, nella ricerca, nel perfezionamento della tecnica delle Costruzioni Metalliche e nelle attività di cui all’Art. 2.
b) Soci di diritto Sono soci di diritto i fondatori dell’Associazione e gli ex Presidenti del Collegio.
c) Soci individuali
Sono soci individuali i tecnici e gli studiosi in genere interessati alle costruzioni metalliche.
d) Soci collettivi
Sono soci collettivi:
• Scuole ed Istituti didattici e scientifici, Centri di Ricerca, Enti Culturali, Università
• Associazioni professionali di categoria, Associazioni tecniche culturali
• Società di Ingegneria e studi tecnici associati.
e) Soci juniores
Sono soci juniores gli studenti di discipline tecniche sino al compimento del 26° anno.
f) Soci seniores
Sono soci seniores coloro che con più di 70 anni di età sono soci da almeno 15 anni.
g) Soci sostenitori
Sono soci sostenitori le Aziende industriali e/o imprenditoriali che svolgano attività nel settore della costruzione metallica, in quello della siderurgia o che operano in settori diversi, ma sempre legati al comparto delle costruzioni metalliche.

Art. 7. Obbligazioni
a) I soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro il mese di marzo dell’anno di associazione e per quelli di nuova iscrizione all’atto di richiesta.
b) La misura della quota associativa per le varie tipologie dei soci viene deliberata nella Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e rimane invariata sino a che l’Assemblea non decida di modificarla.
c) Sono esentati dal versamento della quota associativa i soci onorari
d) Un socio può essere dichiarato decaduto:
– in caso di morosità;
– per gravi ragioni morali.
A tale ultimo riguardo, la valutazione circa la gravità delle ragioni morali spetta al Consiglio Direttivo sulla base di motivate ed oggettive ragioni.
Prima di rimettere la questione al Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a formalizzare le contestazioni del caso all’associato; quest’ultimo dovrà far pervenire al Presidente le proprie osservazioni nei successivi otto giorni e comunque prima della riunione del Consiglio Direttivo.
La delibera che sancirà la eventuale decadenza, dovrà essere motivata e dovrà richiamare le osservazioni pervenute dall’associato; tale delibera sarà adottata con voto di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in Consiglio Direttivo.
e) I soci che non intendessero più far parte dell’Associazione devono dare disdetta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo PEC entro il 30 novembre dell’anno che precede quello per il quale non intendono rinnovare l’iscrizione all’Associazione. Ove la disdetta sia formalizzata entro l’anno, ma dopo la data indicata al precedente periodo, il Socio dimissionario resta comunque vincolato al versamento della quota associativa per il successivo anno a quello di presentazione della suddetta raccomandata a.r. o PEC. f) I soci componenti del Consiglio Direttivo si impegnano a collaborare con il Presidente proponendo, promuovendo e sviluppando iniziative finalizzate all’affinamento della progettazione e all’approfondimento dello studio teorico e/o sperimentale, della ricerca applicata e delle tecniche realizzative delle costruzioni in acciaio, nonchè ogni altra iniziativa di carattere culturale atta a far conoscere e a promuovere le caratteristiche prestazionali, estetico espressive dell’acciaio, anche in rispondenza ai dettami di eco-compatibilità ambientale.
g) I soci componenti del Consiglio Direttivo si obbligano ad astenersi dalla organizzazione diretta per conto di altre associazioni di iniziative che risultino contestuali e sui medesimi argomenti rispetto a iniziative già promosse e programmate dal Consiglio Direttivo stesso, e a concordare all’interno del Consiglio Direttivo le tempistiche di eventuali iniziative che possano riguardare argomenti affini a quelli di analoghe iniziative già programmate dal Consiglio Direttivo.
h) I soci componenti del Consiglio Direttivo si obbligano a mantenere la riservatezza in materia di programmazione delle attività da parte del Collegio prima della pubblicazione delle stesse.

Art. 8. Diritti
I soci in regola con il versamento della quota associativa avranno diritto a:
a) ricevere la tessera sociale e/o l’annuale bollino attestante la regolarità di associato;
b) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
c) ricevere atti e pubblicazioni dell’Associazione, pagando eventualmente dei contributi di conguaglio nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
d) partecipare a condizione di favore a riunioni, manifestazioni, corsi di aggiornamento e/o approfondimento promossi dal CTA;
e) inviare studi, ricerche, lavori, esperienze, ecc. che, previa selezione di appositi comitati scientifici, potranno essere presentati nelle relative sessioni previste nell’ambito del Congresso;
f) ricevere informazioni periodiche sull’aggiornamento della normativa tecnica italiana, e degli Eurocodici;
g) chiedere assistenza per problematiche di progettazione, realizzazione e/o per promuovere incontri, dibattiti, etc., su argomenti attinenti la costruzione metallica.

Art. 9. Organi del Collegio
Gli organi del Collegio sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) la Segreteria;
f) il Collegio dei revisori;
g) il Collegio dei probiviri.

Art. 10. Assemblea dei Soci
a) L’Assemblea è composta dai Soci delle diverse tipologie di cui all’Art.6.
b) L’Assemblea, convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo, viene di norma tenuta due volte l’anno fondamentalmente entro: • il 31 maggio per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente
• il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e per deliberare l’ammontare della quota associativa per l’anno successivo.
c) L’Assemblea può inoltre essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo, o quando almeno il 10% dei soci in regola con la quota annuale ne faccia richiesta scritta al Presidente. d) Ciascuno dei soci di cui alle diverse tipologie indicate al precedente articolo 6, in regola con la quota annuale dispone di un voto.
e) L’Assemblea viene convocata mediante avviso, da spedirsi a mezzo di posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
f) La seconda convocazione dell’Assemblea può essere fissata nello stesso luogo e giorno della prima purché la si tenga almeno un’ora dopo.
g) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per delega scritta, fino a un massimo di tre soci.
h) L’Assemblea:
1. Ratifica la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
2. Ratifica la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Soci Onorari;
3. Discute e approva il programma annuale delle iniziative predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. Definisce le quote annuali delle diverse categorie di soci sulla base di una proposta del Consiglio Direttivo;
5. Discute e approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
6. Discute e approva il bilancio preventivo dell’anno seguente predisposto dal Consiglio Direttivo;
7. Delibera su specifici argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
8. Introduce eventuali modifiche allo Statuto;
9. Scioglie l’Associazione.
Le deliberazioni sono prese con le modalità richiamate dall’Art. 21 del Codice Civile, con l’eccezione per quanto riguarda i punti di cui sopra sub n.7 e n. 8, relativamente ai quali se il voto è espresso in Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e il consenso della maggioranza dei votanti presenti; se il voto è espresso per referendum è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi pervenuti.
Art. 11. Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo si compone di 12 membri equamente ripartiti tra le diverse componenti presenti nell’Associazione di espressione:
• universitaria;
• professionale;
• industriale.
I componenti restano, di norma, in carica per 4 anni. La durata della carica può essere prorogata di un anno in caso di rinvio, per motivi di forza maggiore, del Congresso Nazionale, o in altri casi eccezionali individuati a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i rappresentanti di categorie
produttive e/o culturali operanti nell’ambito delle costruzioni metalliche che abbiano sottoscritto progetti collaborativi di medio-lungo periodo.
b) Il Consiglio Direttivo si rinnova, di norma, al 50% ogni due anni e questo per garantire una adeguata continuità dell’organo di riferimento del Collegio.
c) I Consiglieri da eleggere, di norma ogni due anni, sono due per ogni espressione e verranno nominati
• n° 1 per mezzo di una consultazione che andrà a coinvolgere tutti i soci in regola con il versamento della quota dell’anno corrente.
• n° 1 su indicazione del Consiglio Direttivo tra i soci aventi caratteristiche e disponibilità per operare a favore del Collegio.
I nuovi eletti devono ottenere poi la ratifica dell’Assemblea dei soci.
Se la proroga del Consiglio Direttivo è determinata dal rinvio del Congresso Nazionale, solo e soltanto in tal caso, non risulta necessaria la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci.
d) Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con la quota annuale. Coloro che intendono candidarsi ai fini della consultazione devono far pervenire alla segreteria del C.T.A., nei termini che saranno stabiliti, il proprio curriculum da inserire come supporto conoscitivo alla scheda referendaria.
e) Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati consecutivi.
f) I risultati della consultazione verranno proclamati in occasione dell’Assemblea che si terrà dopo lo spoglio delle schede di votazione.
g) Il Consiglio Direttivo eletto entra in carica dopo la ratifica dell’Assemblea convocata dal Presidente uscente.
h) Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con cadenza trimestrale almeno quattro volte l’anno, può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre Consiglieri.
i) Il consiglio Direttivo può anche auto convocarsi, quando ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri;
j) La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a mezzo lettera scritta, trasmessa via fax o anche via mail, almeno quindici giorni prima della riunione indetta, con indicazione dell’ordine del giorno.
k) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno sette Consiglieri.
l) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
m) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione dell’Associazione.
In tal senso:
• predispone il piano preventivo di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea così come il consuntivo di quanto fatto nell’anno precedente;
• elabora, approva e sottopone all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per quello seguente;
• delega, eventualmente, speciali facoltà ad alcuni componenti e/o a persone anche esterne al Consiglio Direttivo;
• approva accordi con altre Associazioni e/o Enti pubblici e/o privati;
• nomina eventuali Delegati di Zona determinandone funzioni, competenze e poteri nel rispettivo ambito territoriale. • propone la nomina dei Soci Onorari
n) Il Consiglio Direttivo, alla sua elezione, nomina il Presidente del Collegio, di norma rispettando la turnazione delle componenti rappresentate.
Nel caso di nomina di nuovo presidente proveniente dalla stessa espressione del precedente dovrà comunque essere rispettata la rappresentanza nelle Vice Presidenze delle altre due espressioni.
o) Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina anche i due Vice Presidenti che dovranno provenire dalla altre due espressioni.
p) Un Consigliere che accumuli reiterate assenze ingiustificate o violi l’impegno di cui al precedente art. 7 lettera g), può essere dichiarato decaduto con voto di maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri.
q) Nel caso di ripetute violazioni delle obbligazioni di cui al precedente Art. 7 lettera g) la decadenza potrà essere deliberata a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
r) Nel caso di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo viene reintegrato con il primo non eletto in rappresentanza della medesima categoria di appartenenza del consigliere dichiarato decaduto. Nel caso in cui non sia presente o disponibile un socio appartenente alla medesima categoria di appartenenza, la composizione del Consiglio Direttivo non verrà reintegrata fino alla scadenza naturale del mandato.
s) Il Consiglio Direttivo comunica, in pubblico, con la voce del suo Presidente; salvo delega.
t) Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, venuti a conoscenza di informazioni sensibili attinenti la sfera personale dei soci e soggette al rispetto della privacy, si obbligano a non divulgare la notizia. Tale comunicazione sarà eventualmente data dal Presidente, nei modi e nelle forme che riterrà idonee, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 12. Presidente
a) Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti e assume i relativi poteri subito dopo la ratifica dell’Assemblea dei soci convocata dopo l’avvenuta nomina da parte del Consiglio Direttivo.
b) Il mandato è, di norma, biennale con scadenza in coincidenza con il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, previsti dall’Art.11, la durata del mandato può essere prorogata di un anno con delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
c) La proroga del mandato viene ratificata dalla Assemblea dei Soci. Se la proroga del è determinata dal rinvio del Congresso Nazionale, solo e soltanto in tal caso, non risulta necessaria la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci.
d) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e:
• Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
• Convoca e presiede l’Assemblea
• Ordina e sorveglia l’operatività della Segreteria
• Nomina e revoca il segretario e gli altri eventuali collaboratori, determinandone i compensi, previo il parere espresso dal Consiglio Direttivo
• Conferisce ai due Vice Presidenti, indicando il Vicario che lo sostituirà in caso di suo impedimento, eventuali specifiche deleghe operative
• Svolge la funzione di Tesoriere del Collegio.
Art. 13. Vice Presidenti
a) I due Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica due anni. Di norma uno dei due è il Presidente uscente, mentre l’altro viene individuato tra i membri del Consiglio.
b) Il Vice Presidente, ex Presidente, conserva il diritto di voto in Consiglio Direttivo solo se confermato Consigliere in carica.

Art. 14. Segreteria
La Segreteria, che risiede presso la sede sociale dell’Associazione, sarà composta da uno o più membri nominati dal Presidente per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione,  coordinamento e amministrazione delle diverse attività dell’Associazione.
La Segreteria risponde del proprio operato direttamente al Presidente in carica.

Art. 15. Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori, nominato dal Consiglio Direttivo, nell’ambito dei suoi membri, si compone tre membri che durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati per 2 mandati consecutivi.
Essi sono scelti tra i Soci Ordinari, avendo cura che abbiano conoscenza ed esperienza in materia di contabilità. Essi sono rieleggibili.
Spetta ai revisori contabili controllare l’amministrazione dell’Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Art. 16. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo, si compone di tre rappresentanti prescelti tra i soci di diritto dell’Associazione e durano in carica 2 anni con possibilità di essere riconfermati per altri mandati.

Art. 17. Emolumenti
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 18. Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea dei soci, il suo eventuale patrimonio sarà devoluto secondo quanto deliberato dall’Assemblea ad Enti aventi oggetto analogo od affine a quello dell’Associazione stessa.

Art. 19. Controversie
Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli associati in relazione a quanto previsto nel presente Statuto sarà competente a decidere il Consiglio Direttivo, la cui decisione, insindacabile, sarà assunta in conformità al precedente articolo 11.

Art. 20. Segretezza dei dati
L’associazione tiene riservate le notizie e i dati statistici individuali che pervengano dai Soci: questi possono essere utilizzati solo per scopi associativi.

Art. 21 Accettazione dello Statuto
L’adesione all’Associazione implica l’accettazione da parte del Socio di quanto previsto nel presente Statuto, ed in particolare di quanto stabilito agli art.7 lettera e) ed all’art. 19.